RILASCIO DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ PER GENITORI CON FIGLI MINORI: CANCELLATO L’ASSENSO

Gentile Connazionale, Utente,

La informo, che a partire dal 14 giugno 2023 non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore, per il rilascio del proprio documento d’identità ( passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023, se si hanno figli minorenni. Ciò significa che, il genitore e la genitrice di figli/figlie minorenni non hanno bisogno di avere l’autorizzazione dell’altro genitore, per chiedere il rilascio del passaporto o della carta d’identità .


Nello specifico, il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo, che a causa del trasferimento all’estero un genitore questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente del Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, del Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Attenzione: per il rilascio del passaporto o della carta d’identità per i figli minori, permane l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

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