
Si informa che, a seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, dal 1 giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia dovranno richiedere il rilascio di un visto nazionale per “motivi familiari”, come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quello indicati nell’art.23 del DL 30/2007.
1) il/la coniuge;
2) il/la partner, che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata (es: il PACS in Francia) sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
I visti saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007).
La richiesta di visto dovrà essere presentata tramite posta elettronica a: yaounde.visti@esteri.it
Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI.
Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia gli interessati dovranno fare richiesta del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.
DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL VISTO
Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
Documentazione di stato civile, che attesta la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
Nei casi in cui è previsto l’accertamento della presa in carico del familiare, il cittadino italiano/comunitario deve dimostrare di avere le rimesse economiche. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali.