Contributo a favore del rientro dei Veneti, dei Piemontesi e dei Liguri nel mondo

I cittadini italiani di origine veneta che desiderano rientrare in Italia e reinserirsi nel territorio regionale possono richiedere un contributo per:

  • spese viaggio di rientro;
  • spese di trasporto degli oggetti personali, arredo, ecc.;
  • spese di prima sistemazione;
  • riscatto ai fini previdenziali dei periodi di lavoro all’estero;
  • rimpatrio salme di cittadini di origine veneta.

Chi può chiedere il contributo

I cittadini italiani

  • nati nel Veneto che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in Veneto;
  • che abbiano vissuto all’estero per almento cinque anni consecutivi;
  • rientrati e residenti nel Veneto da non più di due anni;
  • il coniuge superstite e discendenti fino alla terza generazione.

Chi non può chiedere il contributo

  1. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ditte ed imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero;
  2. coloro che per i rimpatri hanno diritto a contributi o rimborsi dello Stato o di altri enti pubblici

Modulo per fare la domanda

Il prototipo per fare domanda si troverà negli Uffici comunali di residenza e la domanda dovrà esser presentata entro due anni dal ritorno.
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/51414

Note:
Riferimenti normativi:
(L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, art. 1 c. 1 lett. a e art. 8;
Circolare regione Veneto n. 6 del 30.12.2003; nota interpretativa Regione Veneto del 10 febbraio 2004)
D.G.R. Veneto n. 1172 del 23 aprile 2004

Normativa Regionale – Emigrati di ritorno
CONTRIBUTO PER RIENTRO DI PIEMONTESI IN ITALIA
PIEMONTE
 

Le norme

Legge Regionale 9 gennaio 1987, n. 1, “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, come modificata dalla leggi regionali 1988, n. 45 e 8 novembre 1989, n. 64 (B.U.R. 14 gennaio 1987, n. 2);

come modificata da
Legge Regionale 20 dicembre 1988, n. 45, “Modificazioni e integrazioni alla Legge Regionale 9 gennaio 1987, n. 1, “Interventi regionali in materia di movimenti migratori” (B.U.R. 28 dicembre 1988, n. 52);
Legge Regionale 8 novembre 1989, n. 64, “Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte” (B.U.R. 15 novembre 1989, n. 46).

La descrizione

Finalità degli interventi

La Regione Piemonte promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la Regione Piemonte (art. 1).

Destinatari

Gli interventi previsti dalla legge sono destinati agli emigrati di origine piemontese per nascita o per residenza che negli ultimi 5 anni abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non minore di 3 anni consecutivi. Sono considerati emigrati anche i figli e il coniuge superstiti di tali soggetti. La permanenza all’estero deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti rilasciati da Autorità o Enti previdenziali stranieri o italiani o in mancanza da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
I lavoratori frontalieri sono equiparati ai cittadini emigrati per quanto riguarda le provvidenze e gli interventi di sostegno previsti nel programma annuale che viene approvato annualmente dalla Giunta Regionale (art. 2).

Organi istituzionali

Presso la Giunta Regionale è istituita la Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione (art. 4) la quale ha compiti consultivi e propositivi in materia di emigrazione. In particolare la Consulta:
– esprime parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma annuale;
– esprime parere sui problemi di inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini emigrati;
– formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali e segnala alla Giunta Regionale iniziative che assicurino l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici ai lavoratori emigrati;
– propone la convocazione di conferenze regionali sui problemi dell’emigrazione e segnala alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti volti a soddisfare i bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario e abitativo (art. 7).
Presso la Consulta è istituito un Ufficio di Presidenza che collabora al programma di attività della Consulta tramite proposte e pareri, cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali e con le Associazioni che si occupano di problemi relativi all’emigrazione, svolge funzioni di rappresentanza della Consulta (art. 5).

Programmazione e interventi

La Regione promuove, coordina e realizza interventi organici a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati allo scopo di:
– favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che rientrano in Piemonte;
– favorire la formazione e la riqualificazione degli emigrati;
– favorirne il reinserimento nelle attività produttive e nella vita sociale, mediante corsi di formazione professionale, agevolazioni per l’accesso all’alloggio;
– agevolare l’inserimento scolastico per i figli degli emigrati, anche tramite l’organizzazione di soggiorni culturali e viaggi studio e mediante la diffusione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo tra le comunità di emigrati (art. 9).
Per l’attuazione di queste finalità, la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta, propone al Consiglio Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale degli interventi da realizzarsi nel corso dell’anno successivo. Il Consiglio Regionale approva il programma entro il 31 dicembre. Con deliberazione del 16 settembre 2003, n. 292 – 29116, il Consiglio Regionale ha approvato il programma annuale di interventi relativo all’anno 2003, che resterà in vigore fino all’approvazione del programma successivo e che prevede i seguenti interventi:
provvidenze per rientri: è concesso un contributo per le spese di viaggio per il rientro definitivo in Piemonte che corrisponde al 50% del costo del biglietto aereo in classe economica per i rientri da Paesi extra-europei e del 50% del biglietto ferroviario per i rientri dai Paesi europei. Qualora l’emigrato rientri con mezzi autonomi è previsto un contributo di € 285,00 per nucleo famigliare, oltre alle spese autostradali. Tali contributi sono corrisposti anche a favore dei famigliari a carico, a condizione che rientrino insieme al lavoratore emigrato o siano nati all’estero, oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero per un periodo di almeno 3 anni negli ultimi 5 anni. Requisito per poter accedere alle sovvenzioni è di versare in disagiate condizioni economiche, determinate in base alla Tabella 1;
trasporto masserizie: è previsto un contributo per il trasporto delle masserizie che siano fatte rientrare insieme ai lavoratori emigrati o ai loro famigliari o che viaggino autonomamente, a condizione che siano spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti a quello del rientro delle persone a cui si riferiscono. L’entità del contributo è fissato nel 50% delle spese sostenute e, comunque, non oltre € 393,00 per ogni nucleo famigliare che rientri da un Paese europeo e € 1.679,00 per ogni nucleo famigliare che rientri da un Paese extra-europeo. Il contributo per il biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie;
contributi di prima sistemazione: nel caso in cui il lavoratore emigrato e la sua famiglia versino in condizioni di bisogno, come determinate dalla Tabella 2, è concesso un contributo “una tantum”, quantificato nella somma di € 285,00 per il capo famiglia e di € 57,00 per ogni famigliare a carico; il contributo è cumulabile con quelli relativi alle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie;
trasporto salme: il contributo è destinato al trasporto in Piemonte delle salme degli emigrati di origine piemontese che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero di almeno 3 anni negli ultimi 5 anni e dei figli e del coniuge che lo abbiano raggiunto all’estero, a condizione che si versi nelle condizioni di reddito determinate dalla Tabella 1. L’entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite di € 853,00 per le salme traslate dai Paesi europei e di € 1.679,00 per la salme traslate dai Paesi extra-europei;
abitazione: nell’ambito dell’assegnazione dei mutui individuali agevolati per l’accesso alla prima abitazione, agli emigrati che entro tre anni dalla data del loro rientro partecipino ai relativi bandi di concorso, è attribuito un punteggio non inferiore a quello che è attribuito alle giovani coppie. Inoltre, la Giunta Regionale può riservare una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non superiore al 10%, a favore degli emigrati e delle loro famiglie che ne facciano richiesta entro 3 anni dal rientro;
incentivazioni all’attività produttiva: per l’avviamento di una attività produttiva, in forma singola o cooperativa, da svolgersi nei settori dell’agricoltura, artigianato, commercio o turismo, è prevista la concessione di un contributo “una tantum”, per l’acquisizione o ristrutturazione di immobili o per l’acquisizione di arredi, macchinari e attrezzature. Per l’acquisizione o ristrutturazione di beni immobili il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione e in ogni caso non può superare la somma di € 5.578,00; per l’acquisizione di beni mobili il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi e comunque non può superare la somma di € 2.841,00;
inserimento scolastico: allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico dei figli degli emigrati, la Regione promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento, corsi di lingua italiana per stranieri emigrati, incontri, convegni e seminari per gli operatori impegnati nel settore. La Regione attribuisce assegni di studio ai figli e agli orfani degli emigrati per la frequenza di istituti di secondo grado, Università, Politecnico, scuole di specializzazione professionale;
soggiorni, scambi, turismo sociale: la Regione, al fine di consentire la conoscenza diretta del Piemonte, promuove l’organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio destinati ai figli degli emigrati; in particolare il programma annuale approvato nel 2003 prevede la delegazione di emigrati piemontesi in visita in Piemonte, l’assegnazione di borse di studio tematiche sull’emigrazione, la prosecuzione del Concorso “Storie di Migrazioni”, alla sua 3^ edizione, incentivazione del turismo sociale per gli emigrati che abbiano compiuto i 55 anni di età e che non rientrino in Piemonte da almeno 10 anni e il turismo giovanile;
informazione: la Regione provvede alla diffusione e alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale piemontese tramite il Giornale informativo trimestrale “Piemontesi nel Mondo” e con il potenziamento del sito web “piemontesinelmondo.it”;
Associazioni e Federazioni: le Associazioni e Federazioni che abbiano una sede nel territorio regionale e operino con continuità da almeno 5 anni a favore degli emigrati, possono richiedere l’iscrizione nell’apposito registro, al fine di beneficiare dei contributi; a tale scopo le Associazioni devono presentare al Settore Affari Internazionali e Comunitari il piano delle attività che intendono svolgere nell’arco dell’anno, con la relativa quantificazione economica. La concessione del contributo può essere revocata se l’iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione o qualora vengano accertate delle irregolarità nella contabilizzatone delle spese;
rimesse: la Regione promuove iniziative con gli Istituti di Credito al fine di favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.

VENETO

Le norme

Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” (B.U. n. 4 del 14 gennaio 2003)

La descrizione

Finalità degli interventi

La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, intende con tale legge promuovere iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale dei veneti emigrati all’estero e interviene nei confronti della collettività veneta all’estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine (art. 1).

Destinatari

Gli interventi previsti dalla legge sono destinati ai cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi, nonché al coniuge superstite e ai discendenti fino alla terza generazione di tali soggetti (art. 1).

Organi istituzionali

Ai sensi dell’art. 16 è istituita la Consulta dei veneti nel mondo, presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato.
Questa ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del programma annuale degli interventi previsto dall’art. 14

Programmazione e interventi

La Regione Veneto promuove, coordina e realizza interventi volti principalmente ad agevolare e favorire il rientro e l’inserimento nel territorio regionale dei veneti emigrati, ad assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali, organizzando nel territorio regionale soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio, e a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell’assistenza degli emigrati di ritorno che stabiliscono la loro residenza nel Veneto.
Sono inoltre previste iniziative ed interventi regionali per fornire assistenza nel caso si verifichino all’estero particolari eventi socio-politici, per curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all’estero, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico, nonché al fine di prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo (art. 2).
In particolare, con riferimento all’inserimento scolastico, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento scolastico e iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all’estero (art. 6). Sono altresì previste incentivazioni all’attività produttiva, in quanto, ai sensi dell’art. 5, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti locali, contributi a coloro che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica, e agevolazioni riguardanti il problema dell’abitazione: i Comuni, nel determinare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della Legge regionale 2 aprile 1996, n.10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti destinatari della presente legge una quota fino ad un massimo del dieci per cento e per coloro che intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito di durata non superiore a quindici anni (art. 4).

LIGURIA

Le norme

Legge Regionale 11 giugno 1993, n. 27, “Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione”
(B.U.R. 30 giugno 1993, n. 13)

come modificata dalla
Legge regionale 10 settembre 1993, n. 49, Modifica della Legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 ” Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione”
(B.U.R. 29 settembre 1993, n. 21).

La descrizione

La Regione Liguria promuove iniziative e interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, nonché per rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità, al fine di assicurare la conservazione e lo sviluppo dell’identità culturale ligure (art. 1).

Finalità degli interventi

Per realizzare l’integrazione sociale dei lavoratori migranti la Regione:
– promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi dell’emigrazione e dei movimenti migratori;
– promuove l’istituzione di servizi sociali a favore dei lavoratori frontalieri;
– favorisce il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri;
– eroga contributi per la prima sistemazione o accoglimento degli emigrati che facciano ritorno nel territorio regionale;
– assegna contributi a sostegno delle associazioni più rappresentative che svolgano attività a favore degli emigrati;
– provvede alla produzione di pubblicazioni e di materiale informativo di carattere sociale, lavorativo, turistico e culturale da diffondere presso le comunità italiane all’estero;
– organizza soggiorni e viaggi di studio a favore degli emigrati, delle loro famiglie, dei discendenti degli emigrati stessi e dei lavoratori frontalieri (art. 2)Destinatari

Gli interventi previsti dalla Regione Liguria sono rivolti ai cittadini liguri emigrati all’estero e alle loro famiglie, ai discendenti degli emigrati, nonché ai lavoratori frontalieri (artt. 1 e 2).

Organi istituzionali

Per il perseguimento di tali finalità la Regione Liguria si avvale della Consulta Regionale dell’emigrazione, istituita presso la Giunta Comunale. La Consulta ha il compito di:
– curare l’effettuazione degli studi e delle ricerche sui problemi dell’emigrazione;
– formulare proposte ed esprimere pareri sulla proposta di programma triennale formulata dalla Giunta;
– formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali per gli emigrati (artt. 4 e 6)

Programmazione e interventi

La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta Regionale dell’emigrazione, propone al Consiglio regionale il programma annuale contenente le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi in materia di emigrazione (art. 3).

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